Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 2939 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2939 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2023
Oggetto: risultanze proc. Pen. – relazione con il proc. tributario
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. NUMERO_DOCUMENTO proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
— ricorrente —
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in fallimento; NOME, NOME, NOME
-intimati avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania n. 5979/17/20 depositata in data 11/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
-la società RAGIONE_SOCIALE e i soci COGNOME NOME e COGNOME NOME impugnavano gli avvisi di accertamento notificati alla ridetta società per maggiori Iva e Irap 2015 e conseguentemente ai soci della stessa per la conseguente maggiore Irpef 2015;
-la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’RAGIONE_SOCIALE;
-con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello e confermava la pronuncia di primo grado;
-ricorre a questa Corte l’A mministrazione finanziaria con atto affidato a due motivi; i contribuenti sono rimasti intimati;
Considerato che:
-il primo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 c. 4 del d. Lgs. n. 546 del 1992, 115, 116 c.p.c., 409, 654 c.p.p. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell’appello riconosciuto automatica autorità di cosa giudicata alle risultanze del procedimento penale non potendo il giudice tributario limitarsi a rilevare l’esistenza di una pronuncia definitiva in materia di reati tributari ma dovendo nell’esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta RAGIONE_SOCIALE parti del materiale probatorio in atti verificare la sussistenza o meno della pretesa nell’ambito specifico in cui è destinato a operare;
-il motivo è fondato;
-la CTR, in difformità dai principi enunciati da questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10578 del 22/05/2015; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17258 del 27/06/2019 ; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16262 del 28/06/2017, in ultimo anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27814 del 04/12/2020) ha in effetti sostanzialmente riconosciuto autorità di giudicato al decreto di archiviazione del procedimento penale, senza esaminare autonomamente le
risultanze del procedimento e quanto dedotto dalle parti nel processo tributario;
-effettivamente, invero, la CTR ha da un lato fatto mero e puro rimando alla tesi dei contribuenti che si fondava sulla mera annotazione in contabilità dei fatti di gestione rilevanti e sulla deduzione della scelta di mercato dipesa dalla tua antieconomica del prezzo praticato da RAGIONE_SOCIALE; d ‘altro canto ha riprodotto -a sostegno della propria decisione di annullamento – la motivazione contenuta nel decreto di archiviazione del Pubblico Ministero, evidentemente incentrata sui soli profili penali; così operando essa ha mancato di procedere, come dovevasi, all’esame critico RAGIONE_SOCIALE prove ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazioni da assumersi nel processo tributario;
-risulta quindi evidente la mancanza di un apprezzamento critico RAGIONE_SOCIALE risultanze del procedimento penale, che neppure minimamente sono state poste a confronto con gli altri elementi di prova acquisiti agli atti di causa;
-il secondo motivo censura la pronuncia impugnata per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere la CTR affermato che non risulterebbero chiare le modalità di determinazione del prezzo unitario per litri determinato per la benzina e non per il gasolio; ciò senza aver preso in esame le risultanze del PVC del 14/10/2015 della GdF di Giuliano in Campania e gli allegati dai quali si evinceva che i dati in oggetto lungi dall’essere arbitrari come ha ritenuto il Collegio – erano stati ricavati dall’esame del programma gestionale impiegato e concesso in visione ai militari verificatori durante l’esecuzione del controllo dalla stessa società come era attestato dal PVC; con ciò risultando chiaramente evidenziato il prezzo medio praticato pari ad euro 1,669 litro per la benzina ed euro 1,499 litro per il gasolio;
-anche questo motivo è fondato;
-la CTR ha ritenuto non chiara la genesi dei prezzi unitari del carburante, non coerenti neppure con le tabelle richiamate dai verificatori, senza evidentemente esaminare il fatto storico relativo alla determinazione di tali prezzi che è avvenuta per mezzo RAGIONE_SOCIALE stesso programma gestionale in uso alla società contribuente, le cui risultanze erano state riportate nel PVC e nei giudizi di merito. Dall’esame di tale fatto, del tutto omesso, era ben possibile far derivare un esito differente del giudizio (Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 23238 del 04/10/2017; in argomento anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014);
-sotto questo profilo, risulta incomprensibile l ‘affermazione della CTR relativa alla mancanza di chiarezza dei prezzi unitari della benzina che non risulterebbero coerenti nemmeno con le tabelle richiamate dallo stesso Ufficio; infatti come risulta dalle trascrizioni operate in ricorso (pagg. 20 e seguenti) tali dati sono stati ricavati dai militari verificatori durante l’esecuzione del controllo dal sistema gestionale della società contribuente, come rilevato nel PVC; gli stessi sono stati poi riportati nella scheda estrapolata da tale programma gestionale del quale il PVC ha puntualmente e analiticamente riportato una stampa della c.d. ‘ videata ‘, vale a dire di quanto risultante dall’esame del sistema visualizzabile a mezzo PC (in particolare pag. 21 del ricorso per cassazione);
-proprio in tale ‘videata’, riprodotta nel PVC, nell’atto di appello dell’Ufficio e in ultimo nel ricorso per cassazione, le informazioni relative alla determinazione dei prezzi medi sono perfettamente leggibili;
-conseguentemente, il ricorso è integralmente accolto e la sentenza cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame del merito;
p.q.m.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa
RAGIONE_SOCIALE COGNOME – 4
composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2022.